Istigazione all’uso della violenza e diffusione di propaganda separatista a mezzo stampa. Illegittima limitazione della libertà di stampa.
Riferimenti normativi
Art. 10 CEDU
Massima
Sebbene la stampa non possa compromettere gli interessi fondamentali dello Stato, quali la sicurezza nazionale, l’integrità territoriale, la prevenzione del disordine o della criminalità, ad essa spetta il compito di divulgare informazioni su questioni politiche, per quanto queste risultino divisive. A tale dovere corrisponde il diritto dei cittadini di essere informati riguardo a tematiche di interesse pubblico, anche per maturare un’opinione sulle diverse posizioni politiche. Tali elementi sono propri di qualunque democrazia, sempre connotata da un carattere plurale e tollerante. (Il caso di specie origina dal ricorso presentato dall’azionista maggioritario di una società proprietaria di un settimanale, condannato per aver diffuso propaganda separatista attraverso una pubblicazione. La Corte rileva che l’articolo incriminato non istigava alla violenza, nonostante fossero espresse critiche all’operato delle autorità turche e sebbene emergessero riferimenti al risveglio del sentimento nazionalista curdo. Per questa ragione, la sanzione imposta dalle autorità nazionali integra un’ingiustificata ingerenza nel diritto alla libertà di espressione del ricorrente, risultando sproporzionata rispetto al proposito di salvaguardare l’integrità territoriale e non necessaria in una società democratica ex art. 10 CEDU).
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