L'accertamento dei requisiti per il riconoscimento di un legame di filiazione in virtù della kafala esclude il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
Riferimenti normativi
Art. 12, co. 3 D.lgs. n. 286 del 1998
Massima
Per l’esclusione del reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ai sensi dell’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 286 del 1998, il giudice di merito deve vagliare l’esistenza e la validità, nel caso di specie, della kafala e accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento di un legame di filiazione tra il minore e l’imputato, atteso che, in presenza di tale legame, la giurisprudenza di legittimità esclude la configurazione del reato.
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