Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Corte di cassazione italiana, Sez. I Civile, N. 18174/2008, 2 luglio 2008

Data
02/07/2008
Tipologia Sentenza
Numerazione 18174/2008
Link

Abstract

Il legame derivante dall’applicazione dell’istituto delle kafala è da ritenersi presupposto per il ricongiungimento famigliare. 

Riferimenti normativi

D.lgs. n. 286 del 1998, art. 29

Massima

1. Nel ricongiungimento familiare, ove vengono in gioco, da un lato, l'esigenza di protezione dei minori e, dall'altro, la tutela democratica dei confini dello Stato, deve considerarsi prevalente il valore di protezione del minore, anche in relazione al minore straniero, rispetto a quelli di difesa del territorio e contenimento dell'immigrazione. Deve, pertanto, considerarsi adeguata solo quella interpretazione della norma ordinaria che realizzi un equo bilanciamento di tali superiori interessi, alla luce anche della scala di valori presupposta dal Costituente.

2. Un pregiudiziale diniego amministrativo del ricongiungimento famigliare per i minori affidati in kafala, penalizzerebbe tutti i minori di paesi arabi, considerati illegittimi in tali paesi o orfani o in stato di abbandono, per i quali la kafala è l'unico strumento di protezione. Tale strumento, quindi, deve essere ritenuto idoneo a fungere da presupposto per il ricongiungimento famigliare e dare il titolo allo stesso, ai sensi dell'art. 29, co. 2, d.lgs. n. 286 del 25 luglio 1998.