Giuramento professionale forense con formula religiosa. Violazione dell’articolo 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. La libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi “di una
società democratica” ai sensi della Convenzione. Questa libertà appare, nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità di chi crede e della sua concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici o gli indifferenti.
2. La libertà di religione espressa dall’articolo 9 della Convenzione è tutelata anche nella sua dimensione negativa, di tal che essa comprende anche il diritto di non aderire ad una religione e quella di non praticarla.
(Il caso riguarda la disciplina del giuramento professionale forense - richiesto agli avvocati, in Grecia, prima di prendere servizio -, la cui formula conteneva riferimenti alla religione cristiana ortodossa. La Corte rileva una violazione dell’articolo 9 della Convenzione, atteso che, pur essendo stato ammesso a prestare giuramento con una formula alternativa, il ricorrente si era trovato costretto a rivelare le proprie convinzioni religiose)
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