Riferimenti religiosi in sede di giuramento durante un processo penale. Libertà religiosa. Violazione dell'art. 9 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. I ricorrenti erano stati chiamati a testimoniare nell'ambito di un procedimento penale. Fu chiesto loro di giurare sulla Bibbia. Ogni volta che testimoniavano, i ricorrenti dovettero informare le autorità di non essere cristiani ortodossi e di preferire la dichiarazione solenne al giuramento, cosa che fu loro permessa.
2. La Corte ha riscontrato un'interferenza con la libertà religiosa, poiché i ricorrenti, per poter fare la dichiarazione solenne in luogo del giuramento, dovevano rendere pubbliche le proprie convinzioni religiosi. Questa interferenza era prescritta dalla legge (il Codice di Procedura Penale greco) e funzionale al perseguimento di un fine legittimo (garantire la corretta amministrazione della giustizia). Tuttavia, l'interferenza non era proporzionata, perché il Codice creava una presunzione che il testimone fosse un cristiano ortodosso, potendo quindi procedere ad un giuramento religioso (sula Bibbia). Per come scritto, il Codice impone che i testimoni, se desiderano evitare il giuramento religioso, devono necessariamente rivelare le proprie convinzioni religiose. Peraltro, nel sistema greco ciò accadeva solo nei procedimenti penali, mentre per i procedimenti civili i testimoni potevano scegliere tra il giuramento religioso e la dichiarazione solenne, senza necessità di rivelare il loro orientamento religioso.
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