Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Buscarini e altri c. San Marino, N. 24645/94, Corte EDU (Grande Camera), 18 febbraio 1999

Data
18/02/1999
Tipologia Sentenza
Numerazione 24645/94

Abstract

Viola l’articolo 9 della CEDU l’obbligo imposto a un parlamentare di prestare giuramento con formula religiosa prima di assumere il proprio incarico.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

1. La libertà di pensiero, coscienza e religione è uno dei fondamenti di una "società democratica" ai sensi della Convenzione. Essa è, nella sua dimensione religiosa, uno degli elementi più vitali che vanno a costituire l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti. Da esso dipende il pluralismo indissociabile da una società democratica, conquistata a caro prezzo nel corso dei secoli. La libertà di religione implica anche, tra l'altro, la libertà di professare o meno un credo religioso e di praticare o meno una religione.

2. L’obbligo imposto a dei rappresentanti del popolo di prestare giuramento con formula religiosa equivale a richiedere loro di giurare fedeltà a una particolare fede religiosa. Ciò non costituisce una misura necessaria in una società democratica ed integra una violazione dell’articolo 9 della CEDU.
(I ricorrenti erano stati eletti al Consiglio Grande e Generale di San Marino e, prima che essi assumessero il proprio incarico, era stato richiesto loro di prestare giuramento sui Sacri Vangeli, come previsto dalla legge allora in vigore. I parlamentari si erano infine risolti a pronunciare la formula del giuramento, ma avevano dedotto una violazione del proprio diritto di libertà religiosa. La Corte osserva come sarebbe contraddittorio di imporre il compimento di un atto di contenuto religioso a dei soggetti che agiscano nell’esercizio di un mandato inteso a rappresentare i diversi punti di vista della società)

Note

La sentenza della Grande Camera è un leading case, che per la prima volta dichiara incompatibile con l’articolo 9 della Convenzione l’obbligo, imposto da parte di uno Stato, di porre in essere un atto di natura religiosa.