Rifiuto della registrazione di un’associazione religiosa a causa della mancanza di una precisa descrizione del suo credo e dei suoi riti nello statuto. Violazione degli articoli 9 e 11 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 11 CEDU
Massima
1. Le comunità religiose esistono tradizionalmente sotto forma di strutture organizzate e, quando è in questione l'organizzazione di tali comunità, l'articolo 9 deve essere interpretato alla luce dell'articolo 11 della Convenzione, che tutela la vita delle associazioni da ogni ingiustificata ingerenza dello Stato. In effetti, la loro autonomia, essenziale per il pluralismo in una società democratica, è al centro della protezione offerta dall'articolo 9.
2. La libertà di costituire una persona giuridica per agire collettivamente in un campo di interesse comune è uno degli aspetti più importanti del diritto di libertà di associazione, giacché altrimenti tale diritto sarebbe privo di significato.
3. Per quanto riguarda in particolare l'organizzazione di una comunità religiosa, anche il rifiuto di riconoscere tale comunità come Chiesa o di concederle personalità giuridica deve essere considerato come un'ingerenza rispetto al diritto alla libertà di religione garantito dall'articolo 9 della Convenzione.
(Il caso si appunta sul rifiuto della registrazione di un'associazione denominata Comunità Islamica Ahmadiyya. Le autorità nazionali avevano sostenuto che il suo statuto non mostrasse in che modo essa si differenziasse rispetto alle confessioni già registrate e, in particolare, a quella musulmana tradizionale. Secondo la Corte, un tale approccio porterebbe in pratica al rifiuto della registrazione di qualsiasi nuova associazione religiosa avente un credo analogo rispetto a quello di una religione già esistente)
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