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Holy Synod of the Bulgarian Orthodox Church (Metropolitan Inokentiy) e Altri c. Bulgaria, Nn. 412/03, 35677/04, Corte EDU (Quinta Sezione), 22 gennaio 2009

Data
22/01/2009
Tipologia Sentenza
Numerazione 412/03, 35677/04

Abstract

Interferenza statale ingiustificata nel conflitto sulla guida interna di una comunità religiosa frammentata. Riconoscimento di una Chiesa attraverso una legge che sottopone la comunità religiosa ad una delle due leadership rivali e ne reprime l’altra.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

1. La partecipazione alla vita organizzativa della comunità è una manifestazione della religione, tutelata dall’articolo 9 della Convenzione. Ai sensi di questa disposizione, interpretata alla luce dell’articolo 11 CEDU, il diritto dei credenti alla libertà religiosa include l’aspettativa che la comunità possa operare libera da interventi arbitrari dello Stato nella sua organizzazione.

2. L’esistenza autonoma delle comunità religiose è indispensabile per il pluralismo in una società democratica e si pone pertanto al centro della protezione offerta dall’articolo 9 della Convenzione. Se la vita organizzativa della comunità non fosse protetta dall’articolo 9 CEDU, tutti gli altri aspetti della libertà religiosa dell’individuo diventerebbero vulnerabili.

3. Nelle società democratiche non spetta allo Stato adottare misure volte a garantire che le comunità religiose rimangano o siano poste sotto una guida unitaria. Le misure statali che favoriscono un determinato leader di una comunità religiosa divisa al suo interno o che tentano di costringere la comunità, o parte di essa, a sottoporsi ad un’unica guida contro la sua volontà costituirebbero una violazione della libertà religiosa.

4. Il pluralismo, che è il tessuto fondamentale della democrazia, è incompatibile con un’azione dello Stato che costringa una comunità religiosa ad unirsi sotto un’unica guida. Il ruolo delle autorità in una situazione di conflitto tra o all’interno di gruppi religiosi non consiste nel rimuovere la causa della tensione attraverso l’eliminazione del pluralismo, ma nel garantire che i gruppi rivali si tollerino a vicenda.

5. Né l’unità di una Chiesa, benché si tratti di una questione di massima importanza per i suoi aderenti e per la società in generale, né il presunto scopo di garantire il rispetto dei precetti dei canoni religiosi possono giustificare azioni dello Stato che impongano tale unità con la forza e che non tengano conto della posizione di numerosi credenti a sostegno di una guida religiosa rivale.

6. Un’azione dello Stato avente l’effetto di porre fine all’esistenza autonoma di uno dei due gruppi contrapposti e di fornire all’altro il potere rappresentativo esclusivo e il controllo sugli affari dell’intera comunità religiosa non può essere accolta come una misura proporzionata e necessaria in una società democratica, nonostante l’ampio margine di apprezzamento di cui godono le autorità nazionali nell’ambito dei loro rapporti con le comunità religiose.
(Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto all’unanimità che l’ingerenza dello Stato in una controversia in atto tra due gruppi i quali rivendichino la leadership della Chiesa Ortodossa di Bulgaria integri una violazione della libertà religiosa ai sensi dell’articolo 9, interpretato alla luce dell’articolo 11 CEDU).