Mancato riconoscimento di personalità giuridica ad un gruppo religioso da parte delle autorità nazionali. Applicazione incoerente della decorrenza dei termini per l’idoneità alla registrazione come società religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Il diritto di una comunità religiosa ad un’esistenza autonoma è indispensabile per il pluralismo in una società democratica e si pone al centro delle garanzie di cui all’articolo 9 CEDU. Alla luce dell’importanza di questo diritto, le autorità nazionali sono tenute a stabilire un termine ragionevolmente breve di attesa per il riconoscimento di personalità giuridica in favore di tale comunità.
2. Sebbene l’imposizione di un periodo di attesa prima che un’associazione religiosa a cui sia stata riconosciuta personalità giuridica possa ottenere uno status più consolidato di ente di diritto pubblico può risultare necessaria in circostanze eccezionali, come nel caso di gruppi religiosi di nuova costituzione e ancora sconosciuti, tale misura sembra difficile da giustificare nei confronti di gruppi religiosi stabiliti da tempo a livello nazionale e internazionale e, pertanto, noti alle autorità.
(Nel caso di specie, secondo la Corte, il rifiuto reiterato di riconoscere personalità giuridica ad una comunità di testimoni di Geova costituisce una violazione della loro libertà religiosa ai sensi dell’articolo 9 CEDU, nonché del divieto di discriminazione di cui all’articolo 14 congiuntamente all’articolo 9 della Convenzione).
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy