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Lautsi c. Italia, N. 30814/06, Corte EDU (Seconda Sezione), 3 novembre 2009

Abstract

L’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche viola l’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU, letto in combinato disposto con l’art. 9 della Convenzione.

Riferimenti normativi

Art. 2 Prot. 1 CEDU
Art. 9 CEDU

Massima

1. Il secondo periodo dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 implica che lo Stato, nell'adempimento delle funzioni da esso assunte in materia di istruzione e di insegnamento, deve vigilare affinché le informazioni o le conoscenze inserite nel curriculum siano veicolate in modo obiettivo, critico e pluralista. Allo Stato è fatto divieto di perseguire uno scopo di indottrinamento che possa essere considerato non rispettoso delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. Questo limite non deve essere superato.

2. Nei Paesi dove la grande maggioranza della popolazione professa una particolare religione, la sua manifestazione e l’utilizzo dei suoi simboli, senza restrizioni di luogo e di modi, può costituire una pressione sugli studenti che non praticano quella religione o su coloro che aderiscono a un'altra religione. Il simbolo del crocifisso ha una serie di significati tra i quali predomina quello religioso.

3. La presenza del crocifisso può essere facilmente interpretata dagli alunni di tutte le età come un segno di appartenenza religiosa dell’intero ambiente scolastico. Ciò che può essere gradito agli alunni che si riconoscano in quella religione può essere emotivamente disturbante per coloro che ne professino un’altra, ovvero nessuna. Tale rischio è particolarmente forte tra gli alunni appartenenti a minoranze religiose. La libertà di religione negativa non si limita all'assenza di funzioni religiosi o di educazione religiosa. Si estende a pratiche e simboli che esprimono, in particolare o in generale, un credo, una religione o l'ateismo. Tale diritto negativo merita una tutela speciale se è lo Stato che esprime un credo e i dissenzienti si trovano in una situazione dalla quale non possono sottrarsi se non con sforzi e sacrifici sproporzionati.

 

Note

La pronuncia è stata riformata dalla Grande Camera, in data 18 marzo 2011.