L’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è legittima.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924
119 del regio decreto n. 1297 del 1928 (Tabella C)
D.lgs. n. 297 del 1994
Massima
1. Il crocifisso è un simbolo che può assumere diversi significati e servire per intenti diversi; innanzitutto, per il luogo ove è posto. In una sede non religiosa, come la scuola, destinata all'educazione dei giovani, la sua esposizione sarà giustificata ed assumerà un significato non discriminatorio sotto il profilo religioso, se esso è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori costituzionalmente rilevanti. In Italia, il crocifisso è atto ad esprimere l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà, di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana.
Note
Il Consiglio di Stato si esprime, in sede di appello, nel corso del celebre “caso Lautsi”, confermando l’interpretazione “culturale” del crocifisso proposta dal T.A.R. Veneto.
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