L’esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche è legittima.
Riferimenti normativi
Artt. 2, 3, 7, 8, 19, 20, 21 della Costituzione italiana
Art. 118 del regio decreto n. 965 del 1924
119 del regio decreto n. 1297 del 1928 (Tabella C)
D.lgs. n. 297 del 1994
Massima
1. Il crocifisso, inteso come simbolo di una particolare storia, cultura e identità nazionale, può essere legittimamente collocato nelle aule della scuola pubblica, in quanto non solo non contrastante ma addirittura affermativo e confermativo del principio della laicità dello Repubblica.
Note
La pronuncia definisce il giudizio di prime cure del celebre “caso Lautsi”, attribuendo al crocifisso un significato eminentemente “culturale” e così giustificandone la presenza nelle aule della scuola pubblica.
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