Viola l’articolo 9 della CEDU la condanna penale inflitta a un testimone di Geova che abbia compiuto atti di proselitismo.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
1. La libertà di religione è uno dei fondamenti di una società democratica ai sensi della Convenzione. Essa è uno degli elementi più vitali che vanno a costituire l'identità dei credenti e la loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per gli atei, gli agnostici, gli scettici e gli indifferenti. Da essa dipende il pluralismo, indissociabile da una società democratica, che è stato conquistato a caro prezzo nel corso dei secoli.
2. Mentre la libertà religiosa è principalmente una questione di coscienza individuale, essa implica anche, tra l'altro, la libertà di "manifestare la propria religione". La testimonianza attraverso le parole e i fatti è legata all'esistenza di convinzioni religiose. Secondo l'articolo 9 della CEDU, la libertà di manifestare la propria religione include, in linea di principio, il diritto di cercare di convincere il prossimo, ad esempio attraverso "l'insegnamento". In mancanza di tale diritto, inoltre, la "libertà di cambiare di religione o credo" rischierebbero si rimanere lettera morta.
(Il caso riguarda la condanna penale inflitta in Grecia a un testimone di Geova che aveva intrattenuto delle conversazioni in materia religiosa assiema alla sua vicina, moglie di un cantore ortodosso. La sanzione non viene ritenuta, dalla Corte, necessaria in una società democratica)
Note
La sentenza è un leading case in materia di diritto di libertà religiosa. Per la prima volta viene riconosciuto un legame tra questa libertà e l’identità di tutti gli individui (credenti, atei, agnostici, scettici e indifferenti). Essa è altresì un leading case in materia di proselitismo religioso.
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