Violazione del diritto al rispetto della vita familiare da parte di uno Stato membro che nega il diritto di soggiorno al coniuge di un prestatore di servizi. Divieto di discriminazione.
Riferimenti normativi
Art. 49 CE
Direttiva 73/148/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1973, relativa alla soppressione delle restrizioni al trasferimento e al soggiorno dei cittadini degli Stati Membri all'interno della Comunità in materia di stabilimento e di prestazione di servizi
Massima
Il diritto alla libera prestazione dei servizi garantito dall'art. 49 CE può essere fatto valere da un prestatore di servizi nei confronti dello Stato in cui è stabilito, quando i servizi sono forniti a destinatari stabiliti in un altro Stato membro. Quindi, uno Stato membro può addurre motivi di interesse generale al fine di giustificare una misura nazionale volta ad ostacolare l'esercizio della libera prestazione dei servizi solo qualora tale misura sia conforme ai diritti fondamentali garantiti dal testo dei Trattati. A questo proposito, l'esclusione di una persona da un paese in cui vivono i suoi congiunti può rappresentare un'ingerenza nel diritto al rispetto della vita familiare come tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Una simile ingerenza viola la Convenzione a meno che essa non sia dettata da uno (o più) scopi legittimi ai sensi della disposizione citata e «necessaria, in una società democratica», i.e. giustificata da un bisogno sociale e proporzionata al fine legittimo perseguito.
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