Diritto dei figli di un lavoratore migrante alla prosecuzione degli studi nello Stato membro ospitante. Libera circolazione delle persone.
Riferimenti normativi
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
Direttiva 90/364/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, relativa al diritto di soggiorno.
Massima
Il figlio di un cittadino dell'Unione europea stabilito in uno Stato membro, in cui il genitore si avvalga del diritto di soggiorno in quanto lavoratore migrante nello Stato membro in questione, gode del diritto di soggiornare in tale Stato al fine di seguirvi corsi di insegnamento conformemente all'art. 12 del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea (oggi UE). Ciò vale anche quando il matrimonio tra i genitori del figlio di cui trattasi sia stato sciolto. Quindi, la circostanza che solamente uno dei genitori sia cittadino dell'Unione europea e che tale genitore non sia più lavoratore migrante nello Stato membro ospitante ovvero la circostanza che i figli non siano essi stessi cittadini dell'Unione europea sono del tutto irrilevanti.
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