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Ryanair Designated Activity Company c. Országos Rendőr-főkapitányság, Causa C-754/18, CGUE, 18 giugno 2020.

Data
18/06/2020
Tipologia Sentenza
Numerazione C-754/18

Abstract

Diritto d’ingresso in uno Stato membro di un cittadino di uno Stato terzo, familiare di un cittadino dell’Unione. Libera circolazione di persone

Riferimenti normativi

Direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Massima

1. L’art. 5, della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno esonera la persona che non ha la cittadinanza di uno Stato membro, ma che è familiare di un cittadino dell’Unione e che è titolare di tale carta, dall’obbligo di ottenere il visto per fare ingresso negli Stati membri. Inoltre, l’art. 20 di tale direttiva esonera il familiare di un cittadino dell’Unione che ne è titolare dall’obbligo di ottenere il visto quando tale carta è stata rilasciata da uno Stato membro non appartenente allo spazio Schengen.

2. L’art. 20 della direttiva 2004/38 dev’essere interpretato nel senso che il possesso della carta di soggiorno costituisce prova sufficiente del fatto che il (suo) titolare ha la qualità di familiare di un cittadino dell’Unione, cosicché l’interessato ha diritto, senza che sia necessaria una verifica, di fare ingresso in uno Stato membro essendo esonerato dall’obbligo di visto in forza dell’art. 5 di tale direttiva.