Trattamento discriminatorio realizzato mediante l'adozione di un atto amministrativo
Riferimenti normativi
artt. 43 e 44 D.Lgs n. 286 del 1998
artt. 4 e 5 L. n. 2248 del 1865, All. E
Massima
L'azione contro la discriminazione prevista dall'art. 44 D.Lgs. 286 del 1998può essere esperita anche quando il comportamento pregiudizievole sia posto in essere da un ente pubblico mediante l'adozione di un atto amministrativo; Il giudice ordinario può, infatti, disapplicare l'atto assumendo i provvedimenti idonei a rimuoverne gli effetti, senza che ciò comporti alcuna interferenza nell'esercizio della potestà amministrativa.
(La Corte ha confermato la pronuncia di appello che aveva dichiarato discriminatoria la delibera del Comune, con la quale era stato imposto il divieto di campeggio nel territorio comunale, subito dopo che alcune persone di etnia rom avevano presentato domanda di assegnazione di un'area attrezzata per lo stazionamento nel territorio comunale)
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