Collocazione di studenti Rom in classi separate all’interno delle scuole primarie ordinarie. Trattamento discriminatorio di una minoranza etnica.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
In linea di principio, la prassi di collocare temporaneamente gli alunni in una classe separata, in ragione dell’insufficiente padronanza della lingua in cui vengono impartite le lezioni, non è di per sé discriminatoria in quanto finalizzata ad adeguare il sistema d’istruzione alle esigenze speciali di studenti con difficoltà linguistiche. Tuttavia, laddove tale collocazione riguardi in misura sproporzionata o esclusiva i membri di uno specifico gruppo etnico, devono essere predisposte adeguate garanzie. In mancanza di chiari criteri in base ai quali i bambini Rom debbano successivamente essere inseriti nelle classi miste, una volta conseguito il necessario livello di padronanza linguistica e laddove la permanenza nella classe di soli Rom perduri ad oltranza o per tutto il ciclo di studi, si deve ritenere che la loro collocazione in classi separate diventi priva di una giustificazione oggettiva e ragionevole, integrando, pertanto, una violazione dell’art. 14 CEDU in combinato disposto con l’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
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