La collocazione di bambini Rom in scuole destinate esclusivamente a Rom rappresenta una segregazione ingiustificata e discriminatoria di una minoranza etnica.
Riferimenti normativi
Art. 14 CEDU
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Massima
Seppure in assenza di intenti discriminatori da parte dello Stato, lo svolgimento dell’educazione dei bambini Rom in una scuola pubblica frequentata esclusivamente dai Rom e la rinuncia a mettere in atto misure efficaci di integrazione, come l’inserimento dei bambini rom nelle classi miste in altre scuole pubbliche o la riorganizzazione della mappa del distretto scolastico, realizza una segregazione che non può essere considerata oggettivamente giustificata da un fine legittimo e, dunque un trattamento discriminatorio lesivo del combinato disposto degli artt. 14 della CEDU e 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
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