Licenziamento del lavoratore per rifiuto di pronunciare giuramento avanti al Tribunale secondo la formula tradizionale perché incompatibile con la propria religione. Discriminazione fondata sulla religione.
Riferimenti normativi
Art. L. 1321-1 Codice francese del lavoro
Art. 9 CEDU
Massima
Poiché nessun lavoratore dipendente può essere licenziato a causa delle proprie convinzioni religiose, il rifiuto di prestare, davanti al giudice, il giuramento in ragione delle proprie convinzioni religiose, accompagnato dalla proposta di una solenne dichiarazione alternativa contenente nella sostanza tutti i requisiti di legge, non può costituire una giusta causa di licenziamento.
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy