Obiezione di coscienza del medico non motivata da un certo livello di cogenza, serietà, coesione e importanza.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 2, Prot. No. 1 CEDU
Massima
1. L’ articolo 9 CEDU non garantisce sempre il diritto di comportarsi nella sfera pubblica in un modo dettato dalle proprie convinzioni personali e il termine “pratica” non comprende ogni atto motivato o influenzato dalle proprie convinzioni.
2. Il termine “credenze” di cui all'Art. 9 CEDU, così come il termine “convinzioni (filosofiche)” di cui all’Articolo 2 del Protocollo n. 1, indica punti di vista che raggiungono un certo livello di cogenza, serietà, coesione e importanza.
(Nel caso di specie, il ricorrente, medico del sistema assicurativo della Bavaria, si era rifiutato di condurre una visita medica di un'apprendista che avrebbe dovuto essere assunta da una compagnia di assicurazione medica cliente. Temeva un potenziale pregiudizio - senza specificarne i motivi - per le possibili difficoltà nel caso in cui, in futuro, avrebbe dovuto lavorare con l’apprendista. A seguito di questo rifiuto, era stato licenziato. La Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell’Articolo 9 CEDU)
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