Rifiuto dello Stato membro di concedere indennità di disoccupazione ad un cittadino di un altro Stato membro. Discriminazione fondata sulla cittadinanza.
Riferimenti normativi
Regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio del 15 ottobre 1968 sulla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.
Massima
1. Il cittadino di uno Stato membro che entri nel territorio di un altro Stato membro, nel quale aveva precedentemente lavorato, e che richieda un’indennità per persone in cerca di lavoro, non è un lavoratore ai sensi del titolo II del regolamento n. 1612/68. Quindi, tale cittadino si trova in una situazione paragonabile a chi cerca un impiego come primo lavoro, e che gode del principio della parità di trattamento solo per l’accesso al lavoro.
2. Il cittadino di uno Stato membro che entri sul territorio di un altro Stato membro, nel quale aveva precedentemente lavorato, non ha diritto di soggiorno sul fondamento della direttiva 68/360. Infatti, tale diritto è riconosciuto ai cittadini di uno Stato membro che svolgono già attività lavorativa, quindi, restano escluse le persone in cerca di lavoro.
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