Annullamento di bandi di concorso dell’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) causa limitazione della scelta della seconda lingua nella procedura di selezione. Imposizione nella scelta linguistica per comunicare con l’EPSO. Discriminazione fondata sulla lingua.
Riferimenti normativi
Statuto dei funzionari (e degli altri agenti) dell’Unione europea.
Massima
1. I bandi di concorso, non costituiscono atti meramente confermativi o esecutivi delle Disposizioni generali applicabili ai concorsi, in quanto definiscono il «quadro normativo» del concorso in funzione dell’obiettivo fissato dall’autorità e comportano «effetti giuridici vincolanti quanto al regime linguistico dei concorsi». Pertanto, poiché i ricorsi di annullamento sono esperibili avverso gli atti delle Istituzioni Europee che mirino a produrre effetti vincolanti, si deve ritenere che le disposizioni dei bandi di concorso relative al regime linguistico siano autonomamente impugnabili.
2. Le Istituzioni dell’Unione devono disporre di un margine di discrezionalità tale da permettere la determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire e, in funzione di questi nella scelta delle condizioni e delle modalità di organizzazione dei concorsi. Tuttavia, tale potere incontra un limite fissato dall’art. 1 dello Statuto dei funzionari, il quale vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua e prevede che le differenze di trattamento possano essere ammesse solo se una limitazione sia oggettivamente giustificata.
3. Imporre una scelta delle lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO, non esplicitando la ragione legittima (oggettiva), configura una discriminazione diretta fondata sulla lingua.
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