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United Pan-Europe Communications Belgium SA e altri c. Belgio, Causa C-250/06, CGUE (Terza Sezione), 13 dicembre 2007

Data
13/12/2007
Tipologia Sentenza
Numerazione C-250/06

Abstract

Valutazione di compatibilità con il diritto comunitario di misure nazionali che impongono obblighi di must carry agli operatori delle reti di distribuzione via cavo nella regione di Bruxelles-Capitale. Salvaguardia del pluralismo in una regione bilingue.

Riferimenti normativi

Art. 82 CE
Art. 86 CE
Art. 49 CE

Massima


1. Il diritto comunitario impone che le questioni pregiudiziali, emergenti in una controversia, debbano essere poste in relazione alle circostanze di fatto in cui si riferiscono. Ciò assume particolare rilevanza nel settore della concorrenza. In riferimento agli artt. 82 e 86 CE, è, infatti, necessario disporre di elementi di fatto tali da poterne dedurre l’esistenza delle condizioni di una posizione dominante (o di un comportamento abusivo) ai sensi della lettera della norma e, in particolare, il modus in cui gli enti in questione assumono tale posizione dominante. 

2. L'art. 49 CE deve essere interpretato nel senso che non osta alla normativa di uno Stato membro che impone agli operatori via cavo presenti nel territorio di tale Stato di diffondere, in virtù di un obbligo cosiddetto di «must carry», i programmi televisivi trasmessi dagli organismi di diffusione radiotelevisiva privati, quando tale normativa persegue la salvaguardia del pluralismo dell'offerta di programmi televisivi, e non è sproporzionata rispetto a tale obiettivo. 

3. La concessione dello status di «must carry» deve essere fondata su criteri obiettivi idonei a garantire il pluralismo permettendo, all'occorrenza, mediante gli obblighi di servizio pubblico, l'accesso alle informazioni nazionali e locali sul territorio interessato. Pertanto, un tale status non può essere accordato ipso facto a tutti i canali televisivi diffusi da un medesimo organismo di diffusione radiotelevisiva privato, ma deve essere strettamente limitato a quelli il cui contenuto complessivo dei programmi è atto a realizzare un tale obiettivo. Infine, la concessione dello status di «must carry» non può, né in diritto né in fatto, essere subordinata ad un requisito di stabilimento nel territorio nazionale in quanto porrebbe in una posizione più agevolata gli organismi presenti sul territorio.