Imposizione di obblighi contenuti in una normativa comunitaria non pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione nella lingua di un nuovo Stato membro, allorché quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione. Discriminazione diretta fondata sulla lingua.
Riferimenti normativi
Art. 58 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione all'Unione Europea
Art. 254 CE
Massima
1. L’art. 58 dell’Atto relativo alle condizioni di adesione all’Unione europea e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l’Unione europea osta a che gli obblighi contenuti in una normativa comunitaria che non è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione nella lingua di un nuovo Stato membro, allorché quest’ultima è una lingua ufficiale dell’Unione, possano essere imposti ai singoli in tale Stato, anche se tali soggetti avrebbero potuto prendere conoscenza della normativa con altri mezzi. Infatti, l’opponibilità di un atto che non è stato regolarmente pubblicato sarebbe contra legem e farebbe ricadere sugli individui di uno Stato membro, le conseguenze negative della mancata osservanza dell’obbligo, che incombeva all’amministrazione comunitaria, di mettere a disposizione, alla data dell’adesione, la normativa in vigore nelle lingue ufficiali dell’Unione.
2. Se è vero che la legislazione comunitaria è disponibile su Internet e che i singoli ne prendono conoscenza sempre più frequentemente tramite tale strumento, mettere a disposizione tale legislazione in siffatta maniera non può equivalere, in mancanza di una normativa comunitaria al riguardo, ad una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
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