Obbligo imposto dalla normativa regionale di uno Stato membro di redigere, a pena di nullità, contratti di lavoro a carattere transfrontaliero nella lingua della regione. Discriminazione fondata sulla lingua.
Riferimenti normativi
Art. 45 TFUE
Massima
Una normativa regionale di uno Stato membro che imponga, a pena di invalidità, di redigere i contratti di lavoro a carattere transfrontaliero stipulati dalle imprese con sede nella stessa regione solo nella lingua ivi parlata eccede quanto strettamente necessario per realizzare gli obbiettivi che possono legittimamente giustificare l’utilizzo della lingua regionale. In particolare, la sanzione della nullità del contratto che non sia stato redatto nella lingua regionale, non risulta proporzionale a tali obiettivi. Pertanto, una tale normativa deve ritenersi in contrasto con l’art. 45 TFUE, il quale osta a qualsiasi provvedimento che, seppure applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, tra cui, in particolare la libera circolazione dei lavoratori.
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