Protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. Dignità umana e diritti fondamentali.
Riferimenti normativi
Art. 1 CDFUE
Art. 2 CDFUE
Art. 3 TUE
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Massima
1. Per quanto concerne il materiale vivente di origine umana, la Direttiva 98/44/EC delimita il diritto dei brevetti in modo sufficientemente rigoroso affinché il corpo umano resti effettivamente indisponibile ed inalienabile e che venga così salvaguardata la dignità umana.
2. in particolare, il rispetto dovuto alla dignità umana, è garantito dall'art. 5, n. 1, della Direttiva 98/44/EC, il quale vieta che il corpo umano, nei vari stadi della sua costituzione e del suo sviluppo, possa costituire un'invenzione brevettabile.
3. Inoltre, l'art. 6 della Direttiva 98/44/EC, indica come contrari all'ordine pubblico o al buon costume, e per tale ragione esclusi dalla brevettabilità, i procedimenti di clonazione di esseri umani, i procedimenti di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano e le utilizzazioni di embrioni umani a fini industriali o commerciali.
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