Brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, che coinvolgono la ricerca scientifica su embrioni umani. Dignità dell’embrione.
Riferimenti normativi
Art. 1 CDFUE
Art. 2 CDFUE
Art. 3 TUE
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Massima
1. Secondo il contesto e lo scopo della Direttiva 98/44/CE (sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche), la brevettabilità è esclusa quando il rispetto della dignità umana potrebbe essere pregiudicato.
2. L'utilizzo di materiale biologico proveniente dall'uomo deve rispettare i diritti fondamentali e, in particolare, la dignità della persona.
3. La brevettabilità è esclusa quando riguarda l'uso di embrioni umani a fini industriali o commerciali, l'uso di embrioni umani a fini di ricerca scientifica o quando la brevettabilità richiede la previa distruzione di embrioni umani.
4. L'uso di embrioni umani a fini terapeutici o diagnostici è brevettabile se l’invenzione è applicata all'embrione umano e utile ad esso
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