Brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, che coinvolgono embrioni umani. Dignità dell’embrione.
Riferimenti normativi
Art. 1 CDFUE
Art. 2 CDFUE
Art. 3 TUE
Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
Massima
1. Ai fini dell’esclusione dalla brevettabilità di invenzioni biotecnologiche per motivi morali, sussiste una distinzione tra le tecnologie delle cellule staminali embrionali basate sull’ovulo umano fecondato e quelle basate sull’ovulo umano non fecondato, stimolate da partenogenesi (cioè una forma di riproduzione asessuata che implica lo sviluppo di un embrione da una cellula uovo non fecondata).
2. Il giusto equilibrio tra l'incoraggiamento alla ricerca biotecnologica, il diritto a registrare brevetti nell’Unione Europea e il rispetto della dignità umana e dell'integrità personale ammette la brevettabilità delle cellule staminali partogenetiche umane.
3. Le restrizioni morali aventi ad oggetto cellule staminali embrionali sono applicabili solo alle cellule embrionali che potenzialmente si possono sviluppare in un essere umano.
(Nel caso di specie, le cellule prodotte oggetto di brevetto erano cellule pluripotenti, non totipotenti, dunque incapaci di continuare il normale sviluppo in un essere umano vitale).
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