1. L’impossibilità per un cittadino di potersi candidare ad una carica istituzionale, solo perché non appartenente ad una delle etnie maggioritarie, costituisce una violazione del divieto generale di discriminazione posto dall’art. 1 Prot. 12 CEDU.
2. Allo stesso modo, però, dall’art. 3 Prot. 1 CEDU non è possibile ricavare un diritto generale di elettorato passivo, in quanto ogni Stato, con la propria legge elettorale, ha diritto di stabilire liberamente le modalità con cui eleggere i propri organi istituzionali.
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