Diniego di accesso alla struttura scolastica di un liceo pubblico con il capo coperto. Non viola l’art. 2 del primo protocollo addizionale alla CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. 1 CEDU
Massima
1. Lo Stato che istituisce scuole pubbliche svolge un importante ruolo di arbitro neutrale e garante del pluralismo religioso. Pertanto, spetta alle autorità competenti fare molta attenzione a garantire, entro i limiti del loro margine di apprezzamento, che quando, per rispetto del pluralismo e della libertà altrui, sia consentito agli studenti di manifestare le loro convinzioni religiose all’interno delle strutture scolastiche, tale manifestazione non diventi ostentata e quindi fonte di pressione ed esclusione.
2. L'obbligo imposto agli alunni di non coprire la testa nei locali della scuola non priva i loro genitori del loro diritto di "illuminare e consigliare i loro figli, di esercitare le loro funzioni genitoriali naturali come educatori o di guidare i loro figli su un percorso in linea con le convinzioni religiose o filosofiche dei genitori ”. Di conseguenza, le norme sull'abbigliamento e le relative misure imposte dalla scuola non violano il diritto stabilito nella seconda frase dell'articolo 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
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