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Osmanoglu e Kocabas c. Svizzera, N. 29086/12, Corte EDU (Terza Sezione), 10 aprile 2017

Abstract

Il diniego da parte delle autorità scolastiche di esonero dal corso di nuoto per ragioni religiose non viola il diritto alla libertà religiosa.

Riferimenti normativi

Art. 9 CEDU

Massima

Il rifiuto da parte delle autorità scolastiche di concedere a due giovani ragazze mussulmane un'esenzione dalle lezioni di nuoto, per motivi religiosi (classi miste) non viola la libertà di religione dei loro genitori. Il rifiuto è legittimo in base al fatto che le attività sportive nelle scuole primarie sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e l'integrazione degli alunni e che l'interesse del bambino a frequentare tali lezioni non sta semplicemente nell'apprendimento del nuoto e nell'esercizio fisico, ma soprattutto nella partecipazione a tale attività con tutti gli altri alunni, senza eccezioni sulla base delle origini del bambino o delle convinzioni religiose o filosofiche dei genitori.
Nel negare l'esenzione per motivi religiosi, le autorità scolastiche, pertanto, esercitano il loro diritto ad una libera  definizione e pianificazione del programma scolastico.

Note

I genitori hanno invocato solo la loro libertà di religione (articolo 9 CEDU) perché la Svizzera non ha ratificato l'articolo 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU, che garantisce il rispetto da parte dello Stato del diritto dei genitori di crescere i propri figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.