Il diniego da parte delle autorità scolastiche di esonero dal corso di nuoto per ragioni religiose non viola il diritto alla libertà religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
Il rifiuto da parte delle autorità scolastiche di concedere a due giovani ragazze mussulmane un'esenzione dalle lezioni di nuoto, per motivi religiosi (classi miste) non viola la libertà di religione dei loro genitori. Il rifiuto è legittimo in base al fatto che le attività sportive nelle scuole primarie sono finalizzate a favorire l'inclusione sociale e l'integrazione degli alunni e che l'interesse del bambino a frequentare tali lezioni non sta semplicemente nell'apprendimento del nuoto e nell'esercizio fisico, ma soprattutto nella partecipazione a tale attività con tutti gli altri alunni, senza eccezioni sulla base delle origini del bambino o delle convinzioni religiose o filosofiche dei genitori.
Nel negare l'esenzione per motivi religiosi, le autorità scolastiche, pertanto, esercitano il loro diritto ad una libera definizione e pianificazione del programma scolastico.
Note
I genitori hanno invocato solo la loro libertà di religione (articolo 9 CEDU) perché la Svizzera non ha ratificato l'articolo 2 del primo Protocollo addizionale della CEDU, che garantisce il rispetto da parte dello Stato del diritto dei genitori di crescere i propri figli secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.
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