Il provvedimento disciplinare di sospensione disposto dall’autorità scolastica nei confronti dello studente che si rifiuti di partecipare ad un momento scolastico commemorativo di un evento bellico non viola l’art. 2 del primo Protocollo addizionale alla CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 2 Prot. No. 1 CEDU
Massima
Non può essere considerata illegittima una misura disciplinare di sospensione ordinata dall'autorità scolastica contro lo studente che rifiuta di partecipare a una commemorazione nazionale, non prendendo parte a una parata scolastica contestuale a una parata militare, in cui sono presenti anche autorità ecclesiastiche e a cui segue una liturgia celebrativa. Tali commemorazioni di eventi nazionali servono, a modo loro, sia gli obiettivi pacifisti sia l'interesse pubblico e la presenza di rappresentanti militari in alcune sfilate non modifica di per sé la natura delle sfilate stesse. L’obbligo di partecipare alla parata scolastica non interferisce con le convinzioni pacifiste proprie dei genitori, testimoni di Geova e, pertanto, la misura disciplinare della sospensione non costituisce una violazione dell'articolo 2 del protocollo addizionale alla CEDU.
Note
Secondo l'opinione dissenziente dei giudici Thor, Vilhjalmsson, Jambrek la percezione dei genitori del simbolismo della parata a scuola e delle sue connotazioni religiose e filosofiche deve essere accettato dalla Corte, a meno che non sia palesemente infondata e irragionevole .
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