Limitazioni della libertà religiosa. Perquisizione domiciliare e sequestro di oggetti religiosi da parte delle forze di polizia.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
La perquisizione domiciliare – condotta solamente per il fatto che la ricorrente era nota per essere un membro della Chiesa evangelica “Parola di vita” e organizzava ritrovi religiosi nella sua abitazione – e il conseguente sequestro di numerosi articoli religiosi (comprese audiocassette, quaderni e libri con contenuti religiosi) costituiscono una limitazione alla libertà di manifestare liberamente la propria fede, che può considerarsi legittima solamente nei limiti previsti dall’art. 9 par. 2 CEDU (caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che l’azione della polizia – intervenuta adducendo la generica necessità di assumere tutte le misure necessarie per prevenire la commissione di un reato – fosse stata intrapresa quale risposta diretta alle manifestazioni del credo religioso della ricorrente, con il preciso scopo di scoraggiarla dal praticare ulteriormente la propria fede insieme ad altre persone).
Note
La vicenda della ricorrente si iscrive nel conflitto tra la comunità evangelica “Parola di vita” e le autorità nazionali bulgare. Infatti, in seguito a una denuncia secondo cui l'organizzazione aveva un'influenza psicologica negativa sui suoi seguaci, le autorità inquirenti avevano deciso di imporre restrizioni al diritto dei membri della comunità di riunirsi e promuovere il loro credo. L’azione di polizia al centro del caso di specie costituiva attuazione di tale strategia di intervento.
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