Libertà religiosa dei detenuti. Limitazioni alla libertà di culto in carcere. Obblighi dell'autorità penitenziaria.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Massima
Le autorità nazionali godono di un certo margine di apprezzamento nel garantire ai detenuti il diritto di manifestare liberamente la propria fede, sancito dall’art. 9 CEDU. Nel determinare le modalità concrete di esercizio della libertà religiosa da parte dei detenuti, le autorità penitenziarie devono contemperare gli interessi del singolo individuo e quelli della comunità carceraria nel suo insieme (caso in cui la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le restrizioni imposte al ricorrente, seguace del visnuismo, dalle autorità penitenziarie fossero ragionevoli e giustificate. Nello specifico, le autorità nazionali avevano negato al ricorrente l’utilizzo di una cella singola e avevano sequestrato alcuni bastoncini di incenso che egli utilizzava per i riti religiosi).
Note
Nella motivazione della sentenza, la Corte europea ha sottolineato che il ricorrente chiedeva di essere posto in una cella singola per poter esercitare indisturbato la propria libertà di culto, ma aveva rifiutato di utilizzare locali alternativi per eseguire i rituali tipici della sua religione. In tale, contesto, la Corte di Strasburgo ha osservato che dover pregare, leggere i testi sacri e meditare in presenza di altri detenuti è un inconveniente quasi inevitabile nelle carceri, che comunque non intacca il nucleo essenziale del diritto alla libertà religiosa dei detenuti. Infine, la Corte europea ha affermato che limitare l'elenco degli articoli di cui è consentita la conservazione nelle celle, escludendo gli oggetti (come i bastoncini di incenso) che non sono essenziali per manifestare la propria fede, costituisce una misura proporzionata al fine di proteggere i diritti e le libertà di tutti i detenuti.
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