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Balázs c. Ungheria, N. 15529/12, Corte EDU (Seconda Sezione), 20 ottobre 2015

Abstract

Aggressione determinata dall’odio razziale. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. Definizione e ambito di applicazione dei crimini d'odio.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

1. Gli art. 2 e 3 CEDU sanciscono valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa. Da queste disposizioni deriva l'obbligo per le autorità nazionali di svolgere indagini effettive a fronte di sospette violazioni della Convenzione europea. In particolare, indagando su crimini violenti, come gli omicidi e i maltrattamenti, le autorità statali hanno il dovere supplementare di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano aver avuto un ruolo negli eventi in questione.
2. Un’aggressione con connotazioni razziste richiede che le indagini siano condotte con vigore e imparzialità, tenendo conto della necessità di riaffermare continuamente la condanna del razzismo da parte della società per mantenere la fiducia delle minoranze nella capacità delle autorità di proteggerle dalla minaccia della violenza determinata dal pregiudizio etnico.
3. Affinché un’aggressione sia considerata un crimine d’odio, non è necessario che essa sia stata determinata esclusivamente dalle caratteristiche della vittima. In effetti, gli autori possono avere motivazioni complesse, essendo influenzati da circostanze contingenti in modo eguale o prevalente rispetto al loro atteggiamento prevenuto nei confronti del gruppo etno-culturale a cui appartiene la vittima (caso in cui il pubblico ministero aveva ritenuto che il movente razzista dell’aggressione non fosse stato provato in modo inequivocabile, nonostante la presenza di gravi elementi che facevano propendere per un crimine d’odio).  

Note

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Ungheria per violazione dell’art. 3, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. Tra i materiali rilevanti a livello internazionale, la Corte europea ha richiamato in particolare le linee guida intitolate Preventing and responding to hate crimes, pubblicate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).