Diritto alla vita. Omicidio motivato dall’odio razziale. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Massima
Gli art. 2 e 3 CEDU sanciscono valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa. Da queste disposizioni deriva l'obbligo per le autorità nazionali di svolgere indagini effettive a fronte di sospette violazioni della Convenzione europea. In particolare, indagando su crimini violenti, come gli omicidi e i maltrattamenti, le autorità statali hanno il dovere supplementare di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano aver avuto un ruolo negli eventi in questione (caso in cui la Corte di Strasburgo ha accertato la violazione dell’art. 2 CEDU, sotto il profilo procedurale, perché le competenti autorità nazionali avevano omesso di indagare sul possibile movente razzista alla base dell’aggressione omicida, nonostante la presenza di precisi elementi di prova a sostegno dell’ipotesi di un reato a sfondo razziale).
Note
Nella motivazione della sentenza, la Corte di Strasburgo ha osservato, in particolare, che il principale sospettato non era mai stato interrogato sul suo atteggiamento generale nei confronti del gruppo etno-culturale cui apparteneva la vittima, né le autorità avevano cercato di accertare, ad esempio, se egli fosse stato coinvolto in passato in atti violenti con connotazioni razziali o se avesse simpatie verso le ideologie estremiste o razziste.
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