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Abdu c. Bulgaria, N. 26827/08, Corte EDU (Quarta Sezione), 11 marzo 2014

Abstract

Aggressione determinata dall’odio razziale. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. 

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU

Massima

Gli art. 2 e 3 CEDU sanciscono valori fondamentali delle società democratiche che compongono il Consiglio d'Europa. Da queste disposizioni deriva l'obbligo per le autorità nazionali di svolgere indagini effettive a fronte di sospette violazioni della Convenzione europea. In particolare, indagando su crimini violenti, come gli omicidi e i maltrattamenti, le autorità statali hanno il dovere supplementare di prendere tutte le misure ragionevoli per smascherare qualsiasi movente razzista e stabilire se l'odio o il pregiudizio etnico possano aver avuto un ruolo negli eventi in questione (caso in cui il pubblico ministero aveva ritenuto che il movente razzista dell’aggressione non fosse stato provato in modo inequivocabile, nonostante la presenza di prove plausibili che suggerivano la connotazione razzista delle violenze inflitte al ricorrente).  
 

Note

La Corte di Strasburgo ha condannato l’Ungheria per violazione dell’art. 3, in combinato disposto con l’art. 14 CEDU. Nella motivazione della sentenza, la Corte europea ha osservato, in particolare, che le autorità competenti non avevano ritenuto necessario interrogare specificamente il testimone oculare sugli eventuali scambi che egli avrebbe potuto sentire durante la colluttazione oppure interrogare i sospettati sulle eventuali connotazioni razziste delle loro condotte. Eppure, fin dall'inizio delle indagini, il ricorrente aveva affermato di aver subito insulti a sfondo razziale e lo stesso rapporto della polizia descriveva i soggetti accusati come skinhead, noti per la loro ideologia estremista e razzista.