Registrazione di gruppi religiosi. Interferenza con l’organizzazione interna di una comunità religiosa. Riconoscimento da parte dello Stato di una delle due leadership rivali all’interno della comunità musulmana.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 13 CEDU
Massima
1. L’esistenza autonoma delle comunità religiose è essenziale per il pluralismo in una società democratica ed è pertanto una questione che si pone al centro della tutela offerta dall’articolo 9 della Convenzione.
2. Il diritto alla libertà religiosa ai sensi della Convenzione esclude qualsiasi discrezionalità da parte dello Stato nello stabilire la legittimità di credenze religiose o delle modalità utilizzate per esprimere tali credenze. Le azioni adottate da uno Stato in favore di un leader di una comunità religiosa frammentata ovvero intraprese allo scopo di costringere tale comunità a riunirsi sotto un’unica leadership contro la propria volontà costituirebbero parimenti un’interferenza rispetto alla libertà di religione.
(Nel caso di specie, il Governo aveva destituito i due ricorrenti dai propri incarichi – rispettivamente di Gran Mufti e di segretario presso l’ufficio del Gran Mufti – e registrato una nuova leadership per la comunità musulmana in Bulgaria. La Corte ha ritenuto all’unanimità che gli atti compiuti dalle autorità nazionali e i conseguenti mutamenti nella leadership e nello statuto della comunità religiosa musulmana integrassero una violazione dell’articolo 9 della Convenzione).
Note
Oltre alla violazione dell’articolo 9 CEDU, nel caso di specie la Corte ha riscontrato altresì una violazione dell’articolo 13 della Convenzione da parte delle autorità bulgare, poiché nessuno dei due ricorrenti ha avuto a disposizione un rimedio effettivo in relazione alla lesione della propria libertà religiosa.
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