Rifiuto di riconoscere ufficialmente una Chiesa ortodossa. Gruppo religioso privo di personalità giuridica. Dovere di neutralità da parte dello Stato nel riconoscimento di comunità religiose. Presunti atti di intimidazione nei confronti di una chiesa e dei suoi membri.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 13 CEDU
Massima
1. L’importanza del pluralismo religioso implica per lo Stato un obbligo di agire in modo neutrale ed imparziale in materia religiosa.
2. Il ruolo delle autorità nazionali non consiste nel rimuovere la causa delle tensioni tra diverse confessioni religiose eliminando il pluralismo, ma di assicurare che i “gruppi concorrenti” si tollerino a vicenda.
3. Il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato, così come definito nella giurisprudenza della Corte europea, è incompatibile con qualsiasi potere statale di valutare la legittimità delle credenze religiose o delle modalità con cui esse vengano manifestate, e richiede allo Stato di garantire che i gruppi in conflitto si tollerino vicendevolmente.
4. Uno dei mezzi per esercitare il diritto di manifestare la propria fede, in particolare per una comunità religiosa, nella sua dimensione collettiva, consiste nella possibilità di garantire tutela giurisdizionale alla comunità, ai suoi membri e ai suoi beni, in modo che l’articolo 9 debba essere considerato alla luce non soltanto dell’articolo 11 ma anche dell’articolo 6 della Convenzione.
(Nel caso di specie, il governo aveva negato il riconoscimento ad una chiesa ortodossa locale – la Chiesa Metropolitana di Bessarabia, affiliata al patriarcato di Bucarest e distinta dalla Chiesa Metropolitana moldava – sostenendo che tale misura fosse necessaria al fine di rispettare la legislazione e i principi costituzionali moldavi e che la Chiesa ricorrente, una volta riconosciuta, potesse costituire una minaccia per la sicurezza nazionale e l’integrità territoriale della giovane Repubblica di Moldavia. La Corte ha ritenuto all’unanimità che il rifiuto di riconoscere la Chiesa ricorrente violasse l’articolo 9 della Convenzione in considerazione del fatto che, ai sensi della legislazione nazionale in materia di confessioni religiose, soltanto le religioni riconosciute dal governo possono essere professate in Moldavia).
Note
Oltre alla violazione dell’articolo 9 CEDU, secondo la Corte il mancato riconoscimento della Chiesa Metropolitana di Bessarabia integra una violazione altresì dell’articolo 13 della Convenzione, a causa dell’impossibilità per i ricorrenti di ottenere un risarcimento da parte di un’autorità nazionale in relazione alla lesione della propria libertà religiosa.
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