Mižigárová c. Slovacchia, N. 74832/01, Corte EDU (Quarta Sezione), 14 dicembre 2010
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Abstract
Diritto alla vita. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. Divieto di discriminazione. Onere della prova.
Riferimenti normativi
Art. 2 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Nessuna differenza di trattamento basata esclusivamente o in misura preponderante sull'origine etnica di una persona può essere obiettivamente giustificata in una società democratica contemporanea, fondata sui principi del pluralismo e del rispetto per le culture differenti.
2. Per quanto concerne l'onere della prova in questo ambito, una volta che il richiedente ha dimostrato una disparità di trattamento, spetta al Governo convenuto dimostrare che tale disparità era oggettivamente giustificata. Sulla questione di cosa costituisca una prova prima facie in grado di trasferire l'onere della prova sullo Stato convenuto, non vi sono ostacoli procedurali alla ricevibilità delle prove o formule predeterminate per la sua valutazione. Inoltre, il livello di persuasione necessario per giungere a una determinata conclusione nonché, a questo riguardo, la distribuzione dell'onere della prova, sono intrinsecamente collegati alla specificità dei fatti, alla natura delle allegazioni dei ricorrenti e al diritto fondamentale in discussione nel caso concreto.
3. L'incapacità delle autorità di condurre un'indagine efficace sul presunto movente razzista della condotta contestata non è sufficiente, in assenza di ulteriori riscontri, a trasferire sullo Stato convenuto l'onere della prova in merito alla presunta violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'art. 2 CEDU, sotto il profilo sostanziale. Ciò premesso, il problema del rispetto da parte delle autorità degli obblighi procedurali derivanti dall'art- 14 CEDU è una questione separata, che merita un'analisi indipendente (caso in cui la ricorrente protestava per la morte del marito in circostanze poco chiare durante la custodia della polizia, invocando la motivazione razziale della presunta condotta discriminatoria).
4. Al fine di mantenere la fiducia della pubblica opinione nei confronti dei propri sistemi di contrasto alla criminalità, gli Stati contraenti devono garantire che nelle indagini sugli incidenti che coinvolgono l’uso della forza da parte delle forze di polizia si operi una distinzione, sia nel sistema giuridico che nella prassi giudiziaria, tra i casi di uso eccessivo della forza e i delitti a sfondo razziale.
5. In assenza di ulteriori elementi, la semplice esistenza di prove indipendenti che attestano un problema di razzismo sistemico non potrebbe essere considerata sufficiente per imporre alle autorità la verifica di un possibile movente razzista della condotta contestata (caso in cui la ricorrente allegava una serie di report pubblicati dalle organizzazioni internazionali sulla discriminazione sistematica dei rom in Slovacchia per giustificare la necessità di un’indagine specifica sul presunto movente razzista della condotta violenta operata dai funzionari di polizia).