Logo law and pluralism
Logo Università Bicocca

Makhashevy c. Russia, N. 20546/07, Corte EDU (Prima Sezione), 31 luglio 2012

Abstract

Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. Divieto di discriminazione. Onere della prova.

Riferimenti normativi

Art. 3 CEDU 
Art. 14 CEDU

Massima

1. Il dovere delle autorità nazionali di indagare sull'esistenza di un possibile legame tra atteggiamenti razzisti e atti violenti è un aspetto dei loro obblighi procedurali, derivanti dall'articolo 3 CEDU. Al contempo, tale dovere può anche essere visto come implicito nella responsabilità degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 14 CEDU per garantire il rispetto – senza alcuna discriminazione - dei valori fondamentali sanciti dall'art. 3 CEDU.
2. Laddove emergano prove dell'esistenza di abusi verbali razzisti da parte delle forze dell'ordine, in relazione al maltrattamento di detenuti appartenenti a una minoranza etnica o di altro tipo, è necessario effettuare un esame approfondito di tutti i fatti per scoprire l'eventuale movente razziale delle violenze (caso in cui i ricorrenti, di etnia cecena, avevano denunciato alle autorità di essere stati sottoposti a maltrattamenti e di aver subito insulti razzisti da parte degli agenti di polizia nel corso della loro custodia).
3. Nel caso in cui i ricorrenti riescano a presentare un’allegazione verosimile, secondo cui la detenzione e i maltrattamenti cui sono stati sottoposti derivano da pregiudizi etnici, lo Stato convenuto ha l’onere di confutare la presunta condotta discriminatoria, pena la violazione dell’art. 14 CEDU. In tali ipotesi, dunque, l’onere di provare l'assenza di un movente razziale da parte dei soggetti coinvolti, ricade sul Governo convenuto.