Divieto di trattamenti inumani e degradanti. Comportamenti violenti degli agenti di polizia determinati da pregiudizi etnici o razziali. Obbligo di svolgere indagini effettive in ordine al movente razzista di aggressioni e comportamenti violenti. Divieto di discriminazione. Onere della prova.
Riferimenti normativi
Art. 3 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Il mancato svolgimento di un’indagine effettiva in ordine alle violenze perpetrate dagli agenti di polizia non comporta necessariamente l’onere per lo Stato convenuto di provare che tali condotte non sono state determinate da pregiudizi etnici o razziali (caso in cui la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Grecia per la violazione dell’art. 3 CEDU, sotto il profilo procedurale, mentre ha escluso che il movente razzista delle violenze commesse dagli agenti di polizia fosse provato al di là di ogni ragionevole dubbio).
2. Laddove emergano prove dell'esistenza di abusi verbali razzisti da parte delle forze dell'ordine in relazione al presunto maltrattamento di detenuti appartenenti a una minoranza etnica o di altro tipo, è necessario effettuare un esame approfondito di tutti i fatti per scoprire il possibile movente razziale di tale presunto comportamento discriminatorio. In mancanza di un’indagine effettiva sul punto, si verifica una violazione del divieto di discriminazione, sancito dall'art. 14 CEDU, sotto il profilo procedurale (caso in cui i ricorrenti, di etnia rom, avevano denunciato alle autorità di essere stati sottoposti a maltrattamenti e di aver subito insulti razzisti da parte degli agenti di polizia nel corso della loro custodia).
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