Proporzionalità delle misure di deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Detenzione cautelare di un magistrato, presunto terrorista, disposta al di fuori delle procedure prescritte dalla legge.
Riferimenti normativi
Art. 15 CEDU
Art. 5 CEDU
Massima
1. Misure idonee a privare la magistratura delle garanzie stabilite per salvaguardarne l’indipendenza, che non vengono applicate secondo modalità conformi alla legge, non possono essere ritenute legittime ai sensi dell’art. 5, par. 1 CEDU, nemmeno se promosse per far fronte alle circostanze eccezionali di uno stato d’urgenza. Le misure di deroga ex art. 15 CEDU devono infatti essere proporzionate alle esigenze della situazione.
2. La detenzione cautelare del ricorrente, eseguita in assenza di elementi concreti a sostegno delle accuse, viola l’art. 5, par. 1, let. c) CEDU. Il mero sospetto non è sufficiente a legittimare la privazione della libertà personale nemmeno in vigenza di una situazione emergenziale, giacché la misura risulta sproporzionata alle esigenze della situazione.
(Nel caso di specie, il ricorrente, ex magistrato della Corte costituzionale turca, lamentava di essere stato arrestato e detenuto in quanto presunto appartenente all'organizzazione terroristica FETÖ/PDY, nonostante le garanzie accordate ai membri del potere giudiziario).
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