Custodia cautelare fondata sulla presunta appartenenza ad un’organizzazione terroristica.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Massima
1. Il semplice fatto di scaricare o utilizzare un mezzo di comunicazione crittografato o un qualsiasi altro metodo per preservare la riservatezza dei messaggi scambiati non potrebbe di per sé costituire una prova idonea a dimostrare in modo oggettivo che sia stata svolta un’attività illecita. Solo quando l’utilizzo di uno strumento di comunicazione crittografato è supportato da altre prove, tra cui ad esempio il contenuto dei messaggi scambiati o il contesto di tale corrispondenza, si può parlare di prove idonee a dimostrare oggettivamente l’esistenza di fondati motivi per sospettare che l’individuo che utilizzi tale mezzo di comunicazione faccia parte di un’organizzazione criminale.
2. Le difficoltà che la Turchia si trova a dover affrontare a seguito del tentato colpo di Stato militare sono senza dubbio un fattore di cui occorre tenere pienamente conto nell’interpretazione e nell’applicazione dell’articolo 5 della Convenzione. Ciò non significa, tuttavia, che le autorità abbiano carta bianca per ordinare la detenzione di un individuo durante lo stato di emergenza senza alcuna prova o informazione verificabile o senza una base fattuale sufficiente per soddisfare i requisiti minimi previsti dall’articolo 5 in merito alla ragionevolezza di un sospetto nei suoi confronti.
(Nel caso di specie, relativo alla custodia cautelare di un ex poliziotto sospettato di far parte di un’organizzazione terroristica per il solo motivo del presunto utilizzo di un servizio di messaggistica criptato, la Corte ha riscontrato una violazione dell’articolo 5 della Convenzione).
Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie premi il tasto "Gestisci i cookie" o consulta la
Cookie Policy