Deroga alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo in caso di stato d’urgenza. Privazione della libertà personale di sospettati terroristi e mancata tempestiva traduzione davanti all’autorità giudiziaria. Definizione di pericolo pubblico ex art. 15 CEDU.
Riferimenti normativi
Art. 5 CEDU
Art. 15 CEDU
Massima
1. Il trattenimento del ricorrente, sospettato di essere un membro dell’IRA (Esercito Repubblicano Irlandese), in un campo militare di detenzione nell’Irlanda del Nord dal luglio al dicembre 1957 senza che fosse tradotto davanti all’autorità giudiziaria, pur astrattamente violando l’art. 5 CEDU, integra un’ipotesi di legittima deroga alla Convenzione in caso d’urgenza ex art. 15 CEDU. Ciò in considerazione dell’esistenza, al tempo, di un pericolo pubblico per la vita della nazione irlandese, dell’assoluta necessità della misura e dell’assenza di contrasti tra l’adozione di questa e ulteriori obblighi di diritto internazionale.
2. Per "pericolo pubblico" ex art. 15, par. 1 CEDU deve intendersi una circostanza eccezionale di crisi o di emergenza che colpisce l'intera popolazione e che costituisce una minaccia per la vita della comunità di cui è costituito lo Stato.
Note
Si riporta la definizione di "pericolo pubblico" ex art. 15 CEDU dettata dalla Corte EDU nella versione in lingua francese della sentenza in esame: “une situation de crise ou de danger exceptionnel et imminent qui affecte l’ensemble de la population et constitue une menace pour la vie organisée de la communauté composant l’Etat”. Nella versione francese, la versione autentica della pronuncia della Corte, i giudici di Strasburgo hanno evidenziato la necessità che il pericolo sia “imminente”, elemento che non è riportato nel corrispondente testo in lingua inglese. Tale differenza nella lettera della sentenza sarà rilevata nel caso Danimarca, Norvegia, Svezia e Paesi Bassi c. Grecia ("The Greek Case"), dove la sottocommissione alla Commissione Europea dei diritti dell’Uomo ha chiarito la definizione di pericolo pubblico ex art. 15 CEDU partendo da quanto statuito dalla Corte EDU nel caso Lawless c. Irlanda (N. 3). Si vedano, in particolare, i paragrafi 112 e 113 "The Greek Case".
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