Obiezione di coscienza alla leva militare e servizio civile alternativo in Armenia. Maggior lunghezza del servizio civile alternativo e divieto di discriminazione su base religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. L’obiezione di coscienza al servizio militare, protetta dall’Art. 9 CEDU, sarebbe illusoria se uno Stato contraente non offrisse un autentico servizio alternativo civile.
2. Tra le caratteristiche del servizio alternativo civile, la Corte individua la sufficiente indipendenza dalla supervisione militare e l’assenza di un elemento punitivo.
(I quattro ricorrenti erano obiettori di coscienza appartenenti alla comunità dei Testimoni di Geova. Chiamati alle armi, si rifiutarono di svolgere non solo il servizio militare ma anche il servizio alternativo, ritenendo che quest’ultimo non fosse sufficientemente indipendente dalla supervisione militare e fosse dotato di carattere punitivo, essendo lungo circa il doppio rispetto alla leva - 42 mesi e 24 mesi rispettivamente).
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