Obiezione di coscienza alla leva militare e servizio civile alternativo in Armenia. Obiettori di coscienza totali (sia in relazione al servizio militare, sia in relazione al servizio alternativo).
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 ECHR
Massima
1. L’obiezione di coscienza al servizio militare, protetta dall’Art. 9 CEDU, sarebbe illusoria se uno Stato contraente non offrisse un’autentica alternativa di natura civile.
2. Tra le caratteristiche del servizio alternativo civile la Corte individua la sufficiente indipendenza dalla supervisione militare.
(I ricorrenti erano obiettori di coscienza totali, appartenenti alla comunità dei Testimoni di Geova. Chiamati alle armi, si rifiutarono di svolgere non solo il servizio militare ma anche il servizio alternativo, ritenendo che quest’ultimo non fosse sufficientemente indipendente dalla supervisione militare)
Note
La Corte richiama ampiamente il precedente Adyan and Others v. Armenia.
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