Obiezione di coscienza alla leva militare e servizio civile alternativo in Finlandia. Maggior lunghezza del servizio civile alternativo e divieto di discriminazione su base religiosa.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 14 CEDU
Massima
1. Una disparità di trattamento è discriminatoria se non ha una giustificazione obiettiva e ragionevole, ovvero se la misura impugnata non persegue uno scopo legittimo e se non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato.
2. Prevedere una durata più lunga del servizio sostitutivo rispetto a quella del servizio militare non viola l’Art. 14 CEDU, in combinato disposto con l’Art. 9 CEDU: ciò rientra nel margine di apprezzamento degli Stati membri del Consiglio d’Europa.
(Caso in cui il ricorrente Tomi Autio, obiettore di coscienza, lamentava di essere vittima di discriminazione a causa della maggior durata del servizio civile alternativo rispetto a quello militare).
Note
Contra: Adyan e Altri c. Armenia, N. 75604/11, Corte EDU (Prima Sezione), 12 gennaio 2018
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