Obiezione di coscienza al servizio militare in Turchia. Ripetute condanne penali intervenute a causa del rifiuto di adempiere alla leva. Valutazione della sincerità delle obiezioni di coscienza e diritto a un processo equo.
Riferimenti normativi
Art. 9 CEDU
Art. 3 CEDU
Art. 6 CEDU
Massima
1. Non prevedere un’alternativa alla leva militare per gli obiettori di coscienza viola l’Art. 9 CEDU, alla luce dell’oramai consolidata giurisprudenza sul tema.
2. A causa dei molteplici procedimenti penali e degli effetti cumulativi delle conseguenti condanne, il ricorrente è stato esposto a una “morte civile” (“mort civile”). La gravità delle misure e delle sanzioni imposte hanno causato umiliazione e degrado, che costituisce violazione dell’Art. 3 CEDU.
3. In questo caso particolare, poiché il tribunale nazionale pronunciatosi sul caso del sig. Savda era composto da tre militari, le preoccupazioni del ricorrente in merito alla mancata imparzialità e indipendenza della giuria sono fondate. Sussiste una violazione dell'Art. 6 CEDU.
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